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Sez. 1, Sentenza n. 14110 del 23/09/2003 (Rv. 567096 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Tempestività - Onere - Portata - Impossibilità di esattamente quantificare l'ammontare del danno - Rilevanza ai fini del venir meno dell'onere della riserva - Esclusione - Fattispecie in tema di maggiori esborsi e pregiudizio derivanti all'appaltatore dalla sospensione dei lavori.
Stato
decisa il 2003-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567096-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE

In tema di appalto di opere pubbliche, l'impossibilità di esattamente quantificare l'ammontare del danno cagionato dalla sospensione dei lavori non esonera l'appaltatore dall'onere di iscrivere a verbale la riserva, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, dovendosi al riguardo distinguere il momento nel quale il danno sia obiettivamente ma presumibilmente configurabile dal momento nel quale esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l'onere di iscrivere la riserva sin dal primo momento e potendo la quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Da tanto deriva che, ove il danno sia correlato ai maggiori oneri della prolungata sospensione, è nel verbale di ripresa che deve essere formulata la riserva, salvo ad esplicare nelle successive registrazioni la sua entità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)