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Sez. 2, Sentenza n. 2985 del 21/10/1974 (Rv. 371438 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITA CONCORRENTE DEL PROGETTISTA E DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371438-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITA CONCORRENTE DEL PROGETTISTA E DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI.*

Progettista e appaltatore, pur non essendo tenuti a rispondere in via solidale, non essendo unico il fatto produttivo del danno, sono tenuti ciascuno a risarcire integralmente il committente, il quale puo rivolgersi all'uno o all'altro, o simultaneamente ad entrambi, salvo il regresso nei rapporti interni tra i suddetti coobbligati, nell'ipotesi di rovina totale o parziale ovvero di pericolo di rovina o di gravi difetti di un edificio, ascrivibile sia ad errata o imperfetta progettazione, sia a mancanze verificatesi nell'esecuzione dell'opera. (Conf 3557'72, mass n 361522).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)