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Sez. 3, Sentenza n. 3118 del 23/05/1985 (Rv. 440820 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DERIVANTE DA TRASFERIMENTO - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440820-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DERIVANTE DA TRASFERIMENTO - RILEVANZA - LIMITI.*

L'Esercizio del diritto di trasferire in qualsiasi parte del territorio nazionale la propria residenza (art. 16 Costituzione) legittima ex se, pur costituendo un fatto essenzialmente volontario, il recesso del locatore dal contratto di locazione, sempreché tuttavia l'assunto trasferimento non si traduca in una simulazione della ragione addotta dal locatore allo scopo di conseguire maliziosamente la disponibilità dell'immobile locato. (V 4723/84, mass n 436621; (V 1258/83, mass n 426039; (V 5165/81, mass n 415960; (V 4415/80, mass n 408288; (V 809/80, mass n 404249; (V 816/78, mass n 390161).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)