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Sez. 1 - , Sentenza n. 19092 del 09/03/2021 Ud. (dep. 14/05/2021) Rv. 281410 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reato di scambio elettorale politico - mafioso - Condizioni - Reato di associazione mafiosa - Elementi differenziali - Indicazione - Conseguenze - Concorso - Possibilità.
Stato
decisa il 2021-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281410-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso è sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale, sicché, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere a sostegno degli interessi dell'associazione assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)