Sez. 2, Sentenza n. 6078 del 26/04/2002 (Rv. 554013 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Impugnazione per simulazione di un atto del "de cuius" da parte del legittimario - Richiesta di reintegrazione della legittima edi riacquisizione al patrimonio ereditario del bene oggetto del negozio simulato - Limiti probatori imposti alle parti - Applicabilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
In tema di accertamento della simulazione di atti compiuti dal "de cuius", il legittimario, in quanto terzo rispetto all'asse ereditario, è esonerato dalle limitazioni di prova relative alla simulazione, conseguentemente, allorquando l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, questi si avvantaggerà di tale esonero sia in qualità di legittimario che in quella di successore universale, non potendosi applicare, rispetto ad un unico atto che si assume simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra parte una regola diversa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)