Sez. 6, Sentenza n. 35071 del 14/03/2007 Ud. (dep. 19/09/2007) Rv. 238025 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Elemento materiale - Caratteri dell'interruzione - Oggetto della tutela - Turbamento del regolare svolgimento del servizio - Rilevanza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO
Ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 cod. pen., non ha rilievo che l'interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, atteso che la predetta fattispecie incriminatrice tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio, ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento. (Fattispecie relativa all'interruzione per oltre due ore del servizio di pubblico trasporto stradale, a seguito di una manifestazione di protesta organizzata nel centro urbano di una città).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)