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Sez. 2, Sentenza n. 28839 del 03/06/2015 Cc. (dep. 07/07/2015) Rv. 264299 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Art. 52 D.Lgs. n. 159 del 2011 - Credito o diritto di garanzia con data posteriore al sequestro - Opponibilità - Esclusione - Ambito di applicazione del principio.
Stato
decisa il 2015-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264299-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la disposizione dell'art. 52 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deve interpretarsi nel senso che la confisca pregiudica "ipso iure" i diritti di credito dei terzi che risultino da atti con data certa posteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca posteriore al sequestro, sicchè, essendo il creditore istante automaticamente in colpa, diventa irrilevante la prova delle ulteriori condizioni previste dall'art. 52, comma primo, lett. b, del citato decreto legislativo. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio si applica nei confronti di tutti i creditori, sia originari che successivi cessionari del credito, i quali siano diventati titolari del diritto in data successiva alla trascrizione del sequestro, ed opera indipendentemente dalla natura della cessione, non rilevando che questa sia avvenuta "in blocco" ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/06/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)