Sez. L, Sentenza n. 1941 del 22/03/1980 (Rv. 405569 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - PASSAGGIO DEL LAVORATORE DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA INTERMEDIA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - PASSAGGIO DEL LAVORATORE DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA INTERMEDIA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Poiche per la legittimita della cosiddetta liquidazione a scaglioni dell'indennita di anzianita prevista dalla contrattazione collettiva, e necessario che il coefficiente di calcolo per i periodi di appartenenza alle varie categorie non sia inferiore a quello stabilito dalla normativa collettiva propria delle categorie stesse, il giudice del merito, in caso di passaggio del lavoratore dalla categoria operaia a quella intermedia, nel corso dello stesso rapporto di lavoro, deve accertare l'ammontare dell'indennita tenendo conto del servizio prestato come intermedio secondo il coefficiente previsto per tale categoria e calcolando per ogni anno di servizio prestato come operaio il coefficiente della retribuzione percepita alla cessazione del rapporto come intermedio stabilito dalla normativa contrattuale del settore. Successivamente, il giudice deve determinare l'ammontare dell'indennita calcolata sempre sulla base della ultima retribuzione, ma assumendo per il servizio prestato da operaio come coefficiente di calcolo quello stabilito nello stesso contratto collettivo vigente all'epoca della cessazione del rapporto per tale categoria e qualora dal raffronto, quest'ultima indennita e superiore a quella precedentemente determinata, previa detrazione di quanto gia riscosso a titolo di acconto dell'indennita di anzianita in occasione del passaggio di categoria, e questa l'indennita che spetta al lavoratore. (Conf 4225/79, mass n 400746; (Conf 1306/79, mass n 397558; (Conf 12/79, mass n 396021; (Conf 4466/78, mass n 394138; (Conf 4359/78, mass n 394026).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)