Sez. L, Sentenza n. 1803 del 19/03/1980 (Rv. 405407 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO 20 NOVEMBRE 1962 PER I METALMECCANICI DELLE AZIENDE A PARTECIPAZIONE STATALE - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO 20 NOVEMBRE 1962 PER I METALMECCANICI DELLE AZIENDE A PARTECIPAZIONE STATALE - LEGITTIMITA.*
Non contrasta con il principio dell'infrazionabilita dell'indennita di anzianita, sancito dall'art 2120 cod civ, il contratto collettivo 20 novembre 1962 per i lavoratori dipendenti da aziende metalmeccaniche a partecipazione statale che stabilisce che per i dipendenti passati dalla categoria degli operai a categorie superiori la detta indennita venga liquidata assumendo diversi coefficienti di calcolo per ognuno dei periodi trascorsi in ciascuna delle categorie, secondo il criterio cosiddetto a scaglioni, facendo salvo il principio secondo cui, anche per il periodo iniziale del rapporto, il coefficiente da calcolare non risulti inferiore a quello della regolamentazione propria della categoria operaia. (Conf 2855/79, mass n 399174; (Conf 1306/79, mass n 397558; (Conf 89/79, mass n 396134; (Conf 12/79, mass n 396021; (Conf 4466/78, mass n 394138; (Conf 4359/78, mass n 394026; (Conf 2822/74, mass n 371238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 20/11/1962
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)