Sez. L, Sentenza n. 5930 del 27/06/1996 (Rv. 498315 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Termine illegittimo - Cessazione delle prestazioni lavorative alla sua scadenza - Diritto alla retribuzione - Condizioni - Costituzione del datore di lavoro in situazione di mora del creditore mediante offerta delle prestazioni - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nel caso di illegittima apposizione del termine a un contratto di lavoro, al dipendente che cessi l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto, in applicazione della regola generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro non spetta la retribuzione finché non provveda ad offrire le sue prestazioni lavorative, determinando una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)