Sez. U, Sentenza n. 5072 del 16/10/1985 (Rv. 442389 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONI IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RIFIUTO DELLA CESSIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE - AZIONE DELL'ASSEGNATARIO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - ESPERIBILITÀ - DOMANDA DI PRONUNCIA COSTITUTIVA DEL NEGOZIO RIFIUTATO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENTE QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONI IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RIFIUTO DELLA CESSIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE - AZIONE DELL'ASSEGNATARIO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - ESPERIBILITÀ - DOMANDA DI PRONUNCIA COSTITUTIVA DEL NEGOZIO RIFIUTATO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENTE QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'assegnatario di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, che abbia presentato domanda di cessione in proprietà, a norma delle leggi 8 agosto 1977 n. 513 e 5 agosto 1978 n. 457, a fronte del rifiuto dell'amministrazione di stipulare l'atto traslativo, può agire davanti al giudice ordinario, vertendosi in tema di posizioni di diritto soggettivo, per sentir accertare il diritto a detta cessione e riconoscere l'eventuale danno conseguente alla sua lesione, ma non anche per ottenere una pronuncia costitutiva che tenga luogo del negozio non concluso, atteso che siffatta pronuncia, all'infuori dell'ipotesi in cui sia stata la stessa amministrazione ad impegnarsi "iure privatorum" a detta stipulazione mediante un contratto preliminare, implicherebbe una violazione del divieto del giudice ordinario di sostituirsi all'autorità amministrativa a norma dello art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. Tale divieto, peraltro, non si traduce in un difetto di giurisdizione del medesimo giudice ordinario, ma attiene ai limiti interni delle sue attribuzioni, e, pertanto, ove l'assegnatario abbia richiesto anche detta pronuncia costitutiva, si esaurisce nell'Obbligo per il giudice di astenersi dalla sua adozione, ferma restando la tutelabilità del diritto azionato con una sentenza di accertamento e di condanna al risarcimento del danno. (V 2263/84, mass n 434312; (V 4838/83, mass n 429726; (V 611/83, mass n 425359; (V 6172/79, mass n 402893).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)