Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 05/05/2006 Ud. (dep. 18/05/2006) Rv. 234753 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | Necessità di "riposo domiciliare" attestata da certificazione medica - Ritenuta insussistenza dell'impedimento a comparire - Legittimità - Esclusione.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Attesa l'incondizionata tutela del diritto alla salute apprestata dall'art. 32 della Costituzione e la conseguente inesigibilità, nell'ambito del procedimento penale, di comportamenti dell'imputato che comunque mettano in pericolo il suo stato psico-fisico, deve ritenersi che costituisca impedimento assoluto a comparire anche la necessità, attestata da certificazione medica, di "riposo domiciliare".(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a dimostrare la sussistenza di un impedimento assoluto a comparire l'avvenuta produzione di un certificato medico attestante che l'imputato era affetto da sindrome vertiginosa a seguito di intervento alla carotide e pertanto abbisognava di riposo domiciliare e cure mediche).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)