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Sez. 3, Sentenza n. 5841 del 05/11/1981 (Rv. 416570 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA -IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRIMA SCADENZA DEL CONTRATTO - DINIEGO DI RINNOVAZIONE - DISCIPLINA EX ARTT. 73 E 29 DELLA LEGGE N. 392/1978 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416570-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA -IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRIMA SCADENZA DEL CONTRATTO - DINIEGO DI RINNOVAZIONE - DISCIPLINA EX ARTT. 73 E 29 DELLA LEGGE N. 392/1978 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Il richiamo che l'art. 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (cosiddetta sull'"equo canone") opera all'art. 29 - in base al quale il locatore di un immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione può denegare la rinnovazione del contratto alla prima scadenza soltanto per i motivi in tale norma indicati - trova applicazione non soltanto con riferimento ai contratti "nuovi", quelli cioè stipulati dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, ma anche a quelli "in corso" a tale epoca.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)