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Sez. 5, Sentenza n. 35873 del 23/05/2024 Ud. (dep. 25/09/2024) Rv. 286943-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Furto - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - Natura valutativa - Contestazione - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286943-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua

specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto fondata su considerazioni in diritto non rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto. (Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica").

Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)