Sez. 5, Sentenza n. 3741 del 22/01/2024 Ud. (dep. 30/01/2024) Rv. 285878-01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Furto - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - Natura valutativa - Contestazione - Requisiti - Indicazione.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
In tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti. (In motivazione la Corte ha affermato che la citata circostanza aggravante ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua
specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore).
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)