Sez. 4, Sentenza n. 48529 del 07/11/2023 Ud. (dep. 06/12/2023) Rv. 285422 - 02
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA | Sottrazione di energia elettrica - Contestazione in fatto della circostanza aggravante - Sufficienza - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza
aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)