Sez. 5, Sentenza n. 2505 del 29/11/2023 Ud. (dep. 19/01/2024) Rv. 285844-01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA | Furto di energia elettrica - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - Contestazione in fatto - requisiti - Indicazione - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. (Nella fattispecie, è stata ritenuta sufficiente l'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all'Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia).
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST., Costituzione art. 43, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 1 CORTE COST., Legge 30/07/1994 num. 474 art. 2, Legge 14/11/1995 num. 481, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)