Sez. 5, Sentenza n. 14890 del 14/03/2024 Ud. (dep. 10/04/2024) Rv. 286291-01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Furto - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - Natura valutativa - Contestazione - Requisiti - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore. (Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica").
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)