Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 03/09/1984 (Rv. 436647 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - PREVISIONE IN CONTRATTO, DELLA RINNOVAZIONE TACITA IN MANCANZA DI DISDETTA ENTRO UN CERTO TERMINE ANTERIORE ALLA SCADENZA - INTERVENTO DI UN PROVVEDIMENTO DI PROROGA SUCCESSIVAMENTE ALL'INUTILE DECORSO DI TALE TERMINE - PREVISIONE, IN DETTO PROVVEDIMENTO, DI UNA SCADENZA MENO FAVOREVOLE PER IL CONDUTTORE - DISCIPLINA DEL CONTRATTO - APPLICABILITÀ.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - PREVISIONE IN CONTRATTO, DELLA RINNOVAZIONE TACITA IN MANCANZA DI DISDETTA ENTRO UN CERTO TERMINE ANTERIORE ALLA SCADENZA - INTERVENTO DI UN PROVVEDIMENTO DI PROROGA SUCCESSIVAMENTE ALL'INUTILE DECORSO DI TALE TERMINE - PREVISIONE, IN DETTO PROVVEDIMENTO, DI UNA SCADENZA MENO FAVOREVOLE PER IL CONDUTTORE - DISCIPLINA DEL CONTRATTO - APPLICABILITÀ.*
In tema di locazione di immobili urbani, la legge vincolistica si sostituisce al contratto solo se il termine finale da essa stabilito sia, rispetto a quello convenuto, più favorevole al conduttore e non anche quando la sua applicazione comporterebbe una situazione di vantaggio per il locatore. Pertanto, ove in un contratto di locazione a tempo determinato le parti abbiano previsto la rinnovazione tacita del rapporto in Mancanza di disdetta in un termine anteriore alla scadenza pattizia e, successivamente allo inutile decorso di tale termine, intervenga un provvedimento di proroga (nella specie: d.l. 28 ottobre 1977 n. 778) che ponga per i contratti "in corso" una scadenza meno favorevole per il conduttore di quella ormai acquisita per effetto di detta rinnovazione, la locazione non viene attratta nel regime di proroga, bensì continua a restare in vita (e cioè è prorogata) per il tempo stabilito dalle parti, trovando, anche per l'ulteriore periodo, la sua origine e disciplina nel contratto iniziale. (V 2668/80, mass n 406434; (V 4863/79, mass n 401481, sulla prima parte; (V 1784/75, mass n 375444, sulla seconda parte; (Conf 932/77, mass n 384549, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Decreto Legge 28/10/1977 num. 778 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)