Sez. 6, Sentenza n. 3946 del 26/11/1999 Cc. (dep. 13/01/2000) Rv. 215317 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE | Abrogazione dell'art. 341 cod. pen. per effetto della legge 25 giugno 1999, n. 205 - Residua rilevanza di aspetti della condotta sussumibili in altre fattispecie - Sussistenza - Conseguenze in caso di oltraggio commesso con minaccia, nell'ipotesi di pendenza del giudizio davanti alla Corte suprema.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE
A seguito della entrata in vigore dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che ha espressamente abrogato l'art. 341 cod. pen., qualora il procedimento penda davanti alla Corte di cassazione, deve essere annullata la sentenza di condanna per tale reato, in applicazione dei principi della successione della legge penale nel tempo. Peraltro, considerata la natura di reato composto in senso lato del reato di oltraggio, il fatto residuo va qualificato come minaccia aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale - ex art. 61, n. 10, cod. pen. - della persona offesa dal reato, e, così modificata l'originaria imputazione, l'annullamento deve essere pronunciato senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, ove questa non sia stata proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620, Cod. Pen. art. 61 com. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)