Sez. 6, Sentenza n. 12277 del 24/09/1999 Ud. (dep. 28/10/1999) Rv. 214528 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA | Oltraggio a pubblico ufficiale - Abrogazione dell'art. 341 cod. pen. a opera dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 - Permanenza di fatti-reato sussunti nella fattispecie - Sussistenza - Conseguenze in ipotesi di procedimento pendente davanti alla Corte di cassazione - Fattispecie in tema di oltraggio a pubblico ufficiale mediante minaccia grave.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA
L'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 ha abrogato la norma che prevedeva il delitto di oltraggio ma non ha fatto venir meno la rilevanza penale dei fatti-reato sussunti nella fattispecie di oltraggio: non può quindi trovare applicazione il comma primo dell'art. 2 c.p. qualora l'azione delittuosa sia stata commessa con minaccia in danno del pubblico ufficiale, conservando il comportamento rilevanza penale, ai sensi degli artt. 612 e 61 n. 10 cod. pen. Consegue che, se il procedimento sia pendente davanti alla Corte di cassazione, poiché la diversa qualificazione giuridica impone una verifica della procedibilità dell'azione penale ai sensi del capoverso dell'art. 612 cod. pen., se la gravità della minaccia sia stata positivamente apprezzata già dal giudice di merito con motivazione esauriente e logica, onde tale ultimo reato sia da considerare procedibile d'ufficio, la Corte deve annullare con rinvio la sentenza che ha ritenuto la sussistenza del delitto di oltraggio e rinviare al giudice di merito per la determinazione della pena da infliggere per il delitto di minaccia aggravata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 10, Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)