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Sez. 1, Sentenza n. 3758 del 22/01/1997 Ud. (dep. 22/04/1997) Rv. 207392 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Detenzione sopravvenuta - Fungibilità con la misura - Esclusione - Sospensione della misura.
Stato
decisa il 1997-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207392-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In materia di misure di prevenzione, il tempo trascorso "in vinculis" per sopravvenuto titolo detentivo non può mai computarsi ai fini della durata della sorveglianza speciale. In particolare, la custodia cautelare, se disposta per fatto commesso durante la misura di prevenzione e seguita da condanna, può dar luogo a nuova decorrenza del termine, sempreché persista la pericolosità dell'agente; altrimenti, la decorrenza della sorveglianza speciale resta sospesa durante la misura cautelare, sempreché non sia cessata, a seguito della detenzione subita, la pericolosità e non intervenga la revoca ai sensi dell'art. 7, comma secondo, legge n. 1423/1956.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)