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Sez. L, Sentenza n. 2528 del 19/03/1988 (Rv. 458274 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - OMESSI - CONSEGUENTE COSTITUZIONE DI UNA RENDITA VITALIZIA - CONDIZIONI - ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PROVA - LIMITI - DURATA DEL RAPPORTO ED ENTITÀ DELLA RETRIBUZIONE - LIBERTÀ DI PROVA - POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE EX ART. 421 COD. PROC. CIV. - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458274-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - OMESSI - CONSEGUENTE COSTITUZIONE DI UNA RENDITA VITALIZIA - CONDIZIONI - ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PROVA - LIMITI - DURATA DEL RAPPORTO ED ENTITÀ DELLA RETRIBUZIONE - LIBERTÀ DI PROVA - POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE EX ART. 421 COD. PROC. CIV. - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, per la Costituzione di una rendita vitalizia a favore del lavoratore, in caso di prescrizione dei contributi assicurativi omessi, è necessario, sia in Sede amministrativa che in Sede giudiziaria, che la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro risulti da documenti di data certa, essendo comune ad entrambe tali fasi, l'esigenza di una garanzia di tutela dell'i.N.P.S. e non rilevando in contrario la disposizione dell'art. 421 cod. proc. civ., che consente al giudice del lavoro di superare solo i limiti stabiliti dal codice civile in via generale per la prova testimoniale e non anche le limitazioni previste da leggi speciali a determinati specifici effetti. Peraltro, una volta che sia stata provata con documenti di data certa la esistenza del rapporto di lavoro, è consentita, sia nella fase giudiziaria che in quella amministrativa, una più ampia libertà di prova circa la durata del rapporto e l'entità della retribuzione (come rilevato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1984, la quale ha (fra l'altro) dichiarato non fondata (nei sensi di cui in motivazione) la questione di legittimità costituzionale del quinto comma del detto art. 13). (V 5315/86, mass n 447880; (V 3351/86, mass n 446314; (V 2841/86, mass n 445878; (V 6170/85, mass n 443301; (V 4203/85, mass n 441705; (V 6169/84, mass n 437811).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)