Sez. 1, Sentenza n. 46257 del 08/11/2012 Ud. (dep. 28/11/2012) Rv. 253966 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO | Reato previsto dall'art. 2 della l. n. 1423 del 1956 - Provvedimento del questore che imponga solo il divieto di far ritorno in una certa località - Illegittimità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 2 della l. n. 1423 del 1956, è legittimo il provvedimento del questore che preveda solo il divieto di non far ritorno in una certa località e non l'ordine di far rientro nel luogo di residenza.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)