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Sez. 1, Sentenza n. 46257 del 08/11/2012 Ud. (dep. 28/11/2012) Rv. 253966 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO | Reato previsto dall'art. 2 della l. n. 1423 del 1956 - Provvedimento del questore che imponga solo il divieto di far ritorno in una certa località - Illegittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253966-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO

Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 2 della l. n. 1423 del 1956, è legittimo il provvedimento del questore che preveda solo il divieto di non far ritorno in una certa località e non l'ordine di far rientro nel luogo di residenza.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)