Sez. 1, Sentenza n. 29694 del 07/06/2012 Ud. (dep. 20/07/2012) Rv. 253069 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Reato previsto dall'art. 2 della l. n. 1423 del 1956 - Autonomia delle condotte previste - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 2 della l. n. 1423 del 1956, รจ sufficiente, alternativamente, la violazione del divieto di allontanamento da un certo territorio oppure quella del divieto di farvi ritorno per un certo periodo, non richiedendo la norma, quale presupposto del reato, un provvedimento amministrativo complesso che prescriva contemporaneamente entrambe le proibizioni.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)