Sez. 3, Sentenza n. 5580 del 23/06/1997 (Rv. 505374 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Mancata qualificazione del tipo di opposizione proposta dall'esecutato da parte del giudice di primo grado - Qualificazione da parte del giudice dell'impugnazione - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna, precisa qualificazione giuridica alla proposta opposizione, definendola, genericamente, "opposizione a precetto", (che, in realtà, può contenere tanto la generale contestazione del diritto della parte istante ad agire "in executivis", quanto quella, specifica, della regolarità formale dei singoli atti del procedimento), ovvero non qualificandola in modo alcuno, la esatta determinazione della natura giuridica dell'opposizione così proposta spetta, di ufficio, al giudice della impugnazione, ai fini del merito non meno che a quelli della ammissibilità dell'impugnazione medesima (e, pertanto, anche alla Corte di Cassazione, se adita con apposito ricorso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)