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Sez. 1, Sentenza n. 3931 del 20/09/1989 (Rv. 463771 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE NON DICHIARATA NÈ NOTIFICATA - INTERRUZIONE - ESCLUSIONE - EFFETTI SULL'OPERATIVITÀ DEL MANDATO ALLA LITE - INSUSSISTENZA - PROPOSIZIONE DI GRAVAMI E COSTITUZIONE IN APPELLO IN RAPPRESENTANZA DEL DEFUNTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463771-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE NON DICHIARATA NÈ NOTIFICATA - INTERRUZIONE - ESCLUSIONE - EFFETTI SULL'OPERATIVITÀ DEL MANDATO ALLA LITE - INSUSSISTENZA - PROPOSIZIONE DI GRAVAMI E COSTITUZIONE IN APPELLO IN RAPPRESENTANZA DEL DEFUNTO - AMMISSIBILITÀ.*

La morte della parte costituita, che sia sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado, ma non abbia comportato l'interruzione del processo, in difetto di dichiarazione o notificazione dell'evento, su iniziativa del procuratore, non incide sull'operatività del mandato alla lite, sicché il procuratore medesimo, ove tale mandato contempli anche il giudizio di secondo grado, è legittimato a proporre gravame ed a costituirsi nel processo d'appello, in rappresentanza del defunto. (Conf 1229/84, mass n 433372).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)