Sez. 1, Sentenza n. 3931 del 20/09/1989 (Rv. 463771 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE NON DICHIARATA NÈ NOTIFICATA - INTERRUZIONE - ESCLUSIONE - EFFETTI SULL'OPERATIVITÀ DEL MANDATO ALLA LITE - INSUSSISTENZA - PROPOSIZIONE DI GRAVAMI E COSTITUZIONE IN APPELLO IN RAPPRESENTANZA DEL DEFUNTO - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE NON DICHIARATA NÈ NOTIFICATA - INTERRUZIONE - ESCLUSIONE - EFFETTI SULL'OPERATIVITÀ DEL MANDATO ALLA LITE - INSUSSISTENZA - PROPOSIZIONE DI GRAVAMI E COSTITUZIONE IN APPELLO IN RAPPRESENTANZA DEL DEFUNTO - AMMISSIBILITÀ.*
La morte della parte costituita, che sia sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado, ma non abbia comportato l'interruzione del processo, in difetto di dichiarazione o notificazione dell'evento, su iniziativa del procuratore, non incide sull'operatività del mandato alla lite, sicché il procuratore medesimo, ove tale mandato contempli anche il giudizio di secondo grado, è legittimato a proporre gravame ed a costituirsi nel processo d'appello, in rappresentanza del defunto. (Conf 1229/84, mass n 433372).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)