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Sez. 2, Sentenza n. 25715 del 28/05/2004 Ud. (dep. 08/06/2004) Rv. 229724 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | P.M. - Violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale - Sussistenza dell'interesse - Condizioni - Idoneità del gravame a produrre un risultato praticamente utile - Necessità.
Stato
decisa il 2004-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229724-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE

L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di quel provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante. Pertanto, qualora il P.M. denunci, al fine di ottenerne l'esatta applicazione, la violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale, in tanto può riconoscersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza in quanto (trattandosi di ricorso per cassazione) nell'eventuale giudizio di rinvio possa raggiungersi un risultato, non solo teoricamente corretto, ma anche favorevole. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente l'interesse del P.M. ad impugnare la sentenza che aveva assolto l'imputato per non aver commesso il fatto, dovendosi escludere tale formula assolutoria, giustificandosi, al contrario, solo un proscioglimento per intervenuta prescrizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)