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Sez. L, Sentenza n. 2029 del 23/02/1995 (Rv. 490647 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Presupposto - Corresponsione dei trattamenti economici non inferiori a quelli minimi - Adeguamenti automatici connessi al solo decorso del tempo e mutamenti di livello retributivo conseguenti al tempo trascorso in determinate posizioni lavorative - Inclusione - Aumenti dovuti per il passaggio automatico a qualifiche e mansioni superiori ma non corrisposti per mancata attuazione dell'avanzamento - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490647-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

Nei trattamenti economici (non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) che, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 novembre 1980 n. 782, il datore di lavoro ha l'onere di corrispondere per poter fruire del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, sono compresi gli adeguamenti automatici direttamente connessi al solo decorso del tempo, e non anche quelli dipendenti da mutamenti nel contenuto del rapporto di lavoro, anche se a loro volta associati dalla contrattazione collettiva al decorso del tempo; rientrano pertanto nei suddetti trattamenti economici gli scatti di anzianità nonché i mutamenti di livello retributivo conseguenti, senza mutamento di mansioni, al tempo trascorso in determinate posizioni lavorative; non vi rientrano, invece, gli aumenti che il lavoratore percepirebbe con il passaggio automatico a qualifiche e mansioni superiori dopo il tempo di permanenza nel livello inferiore fissato dal contratto collettivo, qualora il datore di lavoro non dia attuazione all'avanzamento; in particolare non vi rientra la maggiore retribuzione che il dipendente, superato il termine di durata del periodo di apprendistato contrattualmente previsto, avrebbe diritto di percepire a seguito della trasformazione del rapporto di apprendistato in un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora detta trasformazione non avvenga.

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST., Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)