Sez. L, Sentenza n. 9100 del 04/11/1994 (Rv. 488379 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi fiscali ex art. 1 legge n. 782 del 1980 - Spettanza - Condizione - Osservanza dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva - Dinamiche retributive previste dal contratto per il fattore tempo - Computabilità - Fattispecie relativa a datore di lavoro protraente la qualifica di apprendista e la relativa retribuzione imponibile oltre il termine contrattuale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
L'osservanza dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, imposta ai datori di lavoro che fruiscono degli sgravi fiscali di cui all'art. 1 della legge 28 novembre 1980 n. 782, è comprensiva anche delle dinamiche retributive previste dal contratto collettivo per effetto del fattore temporale. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto la spettanza degli sgravi anche nel caso di un datore di lavoro che, avendo protratto, nei confronti di alcuni dipendenti, la qualifica di apprendista oltre il triennio previsto dal contratto collettivo, aveva loro corrisposto una retribuzione inferiore a quella dovuta contrattualmente e conseguentemente aveva versato all'istituto previdenziale una minore contribuzione. La S. C., nel cassare la decisione, ha enunciato il suddetto principio).
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)