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Sez. 1, Sentenza n. 272 del 29/01/1976 (Rv. 378941 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - DISPENSA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE PER L'ESECUTIVITA DEL PROVVEDIMENTO ECCLESIASTICO - PROMOVIMENTO D'UFFICIO - LICEITA - CONTRASTO CON IL DIRITTO DI AZIONE EX ART 24 COST - ESCLUSIONE - DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI - GARANZIA MEDIANTE AVVISO ALLE PARTI.*
Stato
decisa il 1976-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378941-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - DISPENSA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE PER L'ESECUTIVITA DEL PROVVEDIMENTO ECCLESIASTICO - PROMOVIMENTO D'UFFICIO - LICEITA - CONTRASTO CON IL DIRITTO DI AZIONE EX ART 24 COST - ESCLUSIONE - DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI - GARANZIA MEDIANTE AVVISO ALLE PARTI.*

La Corte di appello, alla quale vengano presentati o trasmessi, da parte dell'autorita ecclesiastica, gli Atti concernenti l'annullamento o lo scioglimento di un matrimonio celebratosi dinanzi a ministro di culto cattolico, deve promuovere d'ufficio, ai sensi degli artt 34 del concordato con la S Sede (reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n 810) e 17 della legge 27 maggio 1929 n 847, il procedimento giurisdizionale per l'esecutivita, nell'ordinamento statuale, dei provvedimenti ecclesiastici. L'officiosita del procedimento non si pone in contrasto con il diritto di Azione sancito dall'art 24 primo comma della Costituzione in favore delle parti interessate, perche tale principio non esclude che la tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive si attui, nell'ambito di particolari procedure ed in considerazione della Rilevanza anche pubblica di esse, con impulso di ufficio, sempre che alle parti venga assicurato il diritto di difesa, da garantirsi, nel procedimento in questione, con avviso alle parti medesime, a cura della Corte di appello, prima della pronuncia in camera di consiglio. (V 913/73, mass n 363276; (V 3453/68, mass n 336579).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)