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Sez. 3, Sentenza n. 6411 del 22/07/1987 (Rv. 454693 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - ONERI ACCESSORI - INCLUSIONE NEL CANONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454693-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - ONERI ACCESSORI - INCLUSIONE NEL CANONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI COMPETENZA.*

Per canone di locazione - il cui ammontare deve tenersi presente ai fini della Determinazione della Competenza ex art. 12 cod. proc. civ. e, quindi, per l'individuazione del giudice delle controversie per generica finita locazione che esulano dalla specifica Competenza per materia ai sensi degli artt. 30 e 45 della legge n. 392 del 1978 - deve intendersi l'intero esborso pecuniario che il conduttore corrisponde al locatore per il godimento dell'immobile, ivi comprese quelle somme - come i rimborsi degli oneri accessori - che si trovano comunque su un piano di corrispettività rispetto al godimento della resa locata ed ai servizi che la corredano. (V 5854/82, mass n 423597; (V 2570/82, mass n 420432; (V 464/82, mass n 418171; (V 2267/73, mass n 263484).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)