diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 23840 del 13/05/2009 Cc. (dep. 09/06/2009) Rv. 244078 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione all'adempimento di un obbligo di "facere" - Mancata apposizione di un termine - Necessità - Criterio di individuazione - Fattispecie: pena sospesa condizionata alla demolizione delle opere edilizie abusive.
Stato
decisa il 2009-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244078-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Deve essere individuato in giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione. (In motivazione la Corte, nell'annullare senza rinvio la sentenza, ha determinato d'ufficio detto termine applicando il parametro previsto dall'art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)