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Sez. 4, Sentenza n. 21583 del 06/05/2016 Ud. (dep. 24/05/2016) Rv. 267280 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinata ad obblighi - Mancata indicazione del termine nella sentenza di condanna - Integrazione con il termine previsto dall'art. 163 cod. pen. - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267280-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di obblighi, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello previsto dall'art. 163 cod. pen., ossia con quello durante il quale è sospesa l'esecuzione della sanzione irrogata, dopo il passaggio in giudicato della decisione. (Fattispecie relativa a sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)