diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2929 del 22/07/1976 (Rv. 381692 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - IN GENERE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - FORMALITA EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA AL LICENZIAMENTO IN TRONCO PER MOTIVI DISCIPLINARI - ESCLUSIONE - EFFICACIA DEL LICENZIAMENTO EX ART 18 DELLO STATUTO - RIFERIMENTO ALL'OSSERVANZA DELL'ART 2 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 E NON ALLE FORMALITA DEL CITATO ART 7 - PRINCIPIO DI PARITA DI TRATTAMENTO TRA LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E LICENZIAMENTO NON DISCIPLINARE - ABROGAZIONE DELL'ART 2119 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381692-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - IN GENERE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - FORMALITA EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA AL LICENZIAMENTO IN TRONCO PER MOTIVI DISCIPLINARI - ESCLUSIONE - EFFICACIA DEL LICENZIAMENTO EX ART 18 DELLO STATUTO - RIFERIMENTO ALL'OSSERVANZA DELL'ART 2 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 E NON ALLE FORMALITA DEL CITATO ART 7 - PRINCIPIO DI PARITA DI TRATTAMENTO TRA LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E LICENZIAMENTO NON DISCIPLINARE - ABROGAZIONE DELL'ART 2119 COD CIV - ESCLUSIONE.*

Le formalita dettate per le irrogazioni delle sanzioni disciplinari dall'art 7 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300) operano esclusivamente per le cosiddette sanzioni conservative, non incidenti cioe sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, e non anche, pertanto, nei confronti del licenziamento in tronco per motivi disciplinari. Invero, l'art 18 dello statuto ricollega la efficacia del licenziamento all'osservanza dell'art 2 della legge 15 luglio 1966 n 604, senza fare alcun cenno ad un'eventuale inefficacia del medesimo per violazione delle Disposizioni di cui al citato art 7. D'altra parte, l'assoggettamento del licenziamento in tronco per motivi disciplinari alla norma in questione, tanto con riferimento alle formalita di cui ai primi cinque commi (relative alla preventiva contestazione dell'addebito, al diritto di difesa, al divieto di applicare il provvedimento disciplinare prima del decorso di cinque giorni dalla contestazione scritta), quanto con riferimento a quelle di cui ai commi sesto e settimo (relative ai gravami avverso i provvedimenti disciplinari ed alla loro sospensione sino alla pronuncia del collegio di conciliazione della autorita giudiziaria), introdurrebbe un'ingiustificata disparita di trattamento fra il licenziamento in tronco disciplinare, suscettibile di sospensione o comunque di effetto differito, e quello non disciplinare, per il quale e incontestabile che l'art 18 dello statuto ha mantenuto fermo il principio dell'idoneita a far cessare il rapporto con effetto immediato; comporterebbe altresi una non prevista abrogazione dello art 2119 cod civ, ponendosi in contrasto con la funzione stessa del licenziamento in tronco, il quale trova presupposto in una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)