Sez. L, Sentenza n. 1307 del 27/02/1979 (Rv. 397560 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Le Disposizioni dettate dall'art 7 legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori) non sono applicabili ai licenziamenti per motivi disciplinari, i quali rimangono assoggettati alla normativa di cui alla legge 15 luglio 1966 n 604, salvo che i contratti collettivi dispongano l'applicabilita ai licenziamenti disciplinari delle garanzie procedurali stabilite dal predetto art 7 o da altre procedure analoghe, recependole espressamente. Pertanto, il licenziamento in tronco per giusta causa, acquista carattere disciplinare ed e assoggettato alle Disposizioni dell'art 7, soltanto quando e inquadrato fra le sanzioni disciplinari dalla regolamentazione collettiva, sempre che questa contenga un espresso richiamo all'art 7 o recepisca analoghe procedure, con la conseguenza che il licenziamento intimato senza osservare tali procedure e affetto da nullita. (V 1824/78, mass n 391214; (V 678/78, mass n 390016; (V 561/78, mass n 389870; (V 479/78, mass n 389775; (V 5752/77, mass n 389275; (V 5498/77, mass n 389148).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)