Sez. U, Sentenza n. 212 del 09/04/1999 (Rv. 525074 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Improponibilità assoluta della domanda - Configurabilità - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con il quale si chieda la determinazione del giudice avente giurisdizione a provvedere, in tema di esecuzione esattoriale, sull'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., poiché l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, nell'escludere l'ammissibilità di tale opposizione, configura una fattispecie di improponibilità assoluta della domanda, per carenza nell'ordinamento, di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, che attiene al fondamento stesso della domanda stessa e non alla giurisdizione, con la conseguenza che tale inammissibilità si estende anche alla individuazione del giudice competente a provvedere sulla sospensione cautelare richiesta in tale giudizio di opposizione, dal momento che la giurisdizione su tale sospensione presuppone la giurisdizione di un giudice sull'opposizione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)