Sez. 3, Sentenza n. 2090 del 16/05/1997 Cc. (dep. 12/07/1997) Rv. 208998 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Detenzione per la vendita di compact disc privi di contrassegno SIAE - Illecito di cui all'art.171 ter comma 1 lett.c) Legge n.633 del 1941 - Introdotto dall'art.17 D.Lgs. n.685 del 1994 - Configurabilità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
La condotta tipizzata dall'art.171 ter comma 1 lettera c) Legge 22 aprile 1941, n.633 - inserito dall'art.17 D.Lgs.16 novembre 1994, n.685 - consiste nel vendere o noleggiare supporti "non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione". Pertanto - poiché l'indicato D.Lgs. n.685 del 1994 nulla dispone in merito all'applicazione dei contrassegni ed il suo regolamento di esecuzione non è stato ancora emanato, né la citata Legge n.633 del 1941 impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in oggetto ed il suo regolamento, all'art.12, lo disciplina solo per le opere letterarie - non essendo stata ancora emanata la norma, necessaria per l'integrazione del reato, che avrebbe dovuto completare la specificazione degli elementi che concorrono alla descrizione dell'illecito penale, l'azione di colui che non applica i contrassegni imposti dalla SIAE non è tipica nel senso che non corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato contenuta nel modello legale. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di ordinanza di riesame e decreto di sequestro probatorio di compact disc detenuti per la vendita privi di contrassegno SIAE, la S.C. ha osservato che, in tale contesto di carenza normativa, non ha tutela penale l'obbligo del contrassegno introdotto dalla SIAE, la quale, "in seguito ad un accordo con l'AFI (Associazione fonografici italiani), al fine di porre un argine alla pirateria cinematografica, ha introdotto, per i supporti fonografici, audiovisivi etc., a carico del venditore o noleggiatore un onere di vidimazione, che, all'evidenza, ha la sua fonte in una pattuizione tra parti private).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 16/11/1994 num. 685 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)