Sez. 3, Sentenza n. 1158 del 08/11/2016 Cc. (dep. 11/01/2017) Rv. 269357 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Legge n. 431 del 1985 - Ordine di rimessione in pristino - Natura di sanzione amministrativa - Fase esecutiva - Obbligo di verifica della persistenza della incompatibilità ambientale - Sussistenza.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di tutela paesaggistica, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di violazione dell'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, oggi sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ha natura di sanzione amministrativa e deve intendersi come emesso allo stato degli atti; conseguentemente, sussiste l'obbligo di verifica in sede esecutiva del permanere della incompatibilità paesaggistica di quanto realizzato, con possibilità di revoca dell'ordine stesso ove risulti accertata la legittimità e compatibilità paesaggistica delle opere. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non sussiste un onere probatorio a carico di chi invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di rimessione in pristino, ma solo un onere di allegazione, incombendo poi all'autorità giudiziaria di procedere ai relativi accertamenti).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)