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Sez. 3, Sentenza n. 441 del 04/02/1999 Cc. (dep. 08/04/1999) Rv. 213552 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Revoca per incompatibilità con l'intervenuta sanatoria - Incompatibilità futura o eventuale - Idoneità - Esclusione - Incompatibilità esistente ed insanabile - Necessità.
Stato
decisa il 1999-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213552-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

L'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell' art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale, ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia provveduto alla sua sanatoria. Tale incompatibilità, oltre che assoluta, deve esser già esistente ed insanabile e non invece futura e meramente eventuale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)