Sez. 3, Sentenza n. 36192 del 11/07/2001 Cc. (dep. 06/10/2001) Rv. 220346 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Legge n. 431 del 1985 - Ordine di rimessione in pristino - Natura di sanzione amministrativa - Fase esecutiva - Obbligo di verifica della persistenza della incompatibilità ambientale - Sussistenza.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di tutela paesaggistica, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di violazione dell'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ed ora sostituito dall'art. 163 del D. Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, ha natura di sanzione amministrativa e deve intendersi come emesso allo stato degli atti; conseguentemente sussiste l'obbligo di verifica in sede esecutiva del permanere della incompatibilità paesaggistica di quanto realizzato, con possibilità di revoca dell'ordine stesso ove risulti accertata la legittimità e compatibilità paesaggistica delle opere.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)