Sez. 2, Sentenza n. 19309 del 15/04/2015 Cc. (dep. 11/05/2015) Rv. 263535 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Momento di efficacia del provvedimento - Deposito del provvedimento e relativa attestazione dell'ausiliario - Necessità - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA
In materia di deposito del provvedimento del Pubblico Ministero di convalida del sequestro, gli effetti giuridici del decreto decorrono non dalla data che il magistrato vi appone nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere o del segretario, acquisisce giuridica esistenza. (Fattispecie, nella quale il decreto non risultava depositato e, in assenza di altri dati che consentissero di surrogare l'effetto fidefaciente della sottoscrizione del cancelliere, veniva dichiarato inefficace).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)