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Sez. 3, Sentenza n. 2425 del 17/03/1999 (Rv. 524215 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Criterio del cosiddetto punto di invalidità - Aumento fino al 50 per cento per quello derivante da invalidità permanente - Superamento di tale limite per quello derivante da invalidità temporanea - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524215-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

In tema di danno biologico il Giudice del merito, qualora proceda alla sua liquidazione indicando una somma onnicomprensiva computata sulla base del cosiddetto "punto d'invalidità", deve assicurare all'infortunato il completo risarcimento del danno in questione in tutti i suoi elementi; e pertanto deve adeguare la liquidazione, tramite un congruo aumento dell'importo del "punto", (qualora ne sussistano i presupposti, e, con congrua motivazione, anche superiore al 50%) in relazione a tutte le pecularità della fattispecie concreta, così da comprendere nell'integrale risarcimento del danno in esame tutte le sue componenti che ritenga essere presenti in detta fattispecie e quindi, tra l'altro, anche il danno biologico temporaneo (oltre che quello permanente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2057

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)