Sez. 5, Sentenza n. 10535 del 08/05/2006 (Rv. 590599 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Ambito applicativo - Atto impositivo - Nozione - Imposta di registro - Atti di liquidazione - Requisiti - Configurabilità come atti impositivi - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riguardo alla definizione agevolata delle liti pendenti - nella specie, relativa all'imposta di registro - disciplinata dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'immediata liquidazione di un tributo è consentita soltanto sulla base di elementi emergenti "ictu oculi" dalla dichiarazione e presuppone, pertanto, la mancanza di valutazioni giuridiche, di tal che la definizione dell'atto come avviso di liquidazione non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, la pretesa fiscale sulla base di valutazioni non consistenti nella mera rilevazione di dati dall'atto sottoposto a registrazione (nella specie si controverteva della possibilità di considerare "enunciati", ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in un atto di ricostituzione del capitale sociale, altri atti che l'ufficio aveva assoggettato ad imposta).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)