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Sez. 4, Sentenza n. 16134 del 18/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010) Rv. 247098 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Ambito di applicazione soggettivo - Responsabile del servizio prevenzione e protezione - Responsabilità.
Stato
decisa il 2010-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247098-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dall'art. 9 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare. (Fattispecie in cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di uno stabilimento siderurgico non aveva individuato il rischio di prevedibile contatto del lavoratore con schizzi di metallo fuso incandescente durante l'operazione di foratura del bocchello di un forno rotativo, sicché costui, privo di abbigliamento ignifugo, riportava lesioni personali gravi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)