Sez. L, Sentenza n. 4072 del 27/04/1987 (Rv. 452856 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - SOGGETTI CHE NELL'ESPLETAMENTO DELLA LORO ATTIVITÀ PROFESSIONALE VENGANO A CONTATTO CON MACCHINE, APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - ACCERTAMENTO DELLA CONCRETA PERICOLOSITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - SOGGETTI CHE NELL'ESPLETAMENTO DELLA LORO ATTIVITÀ PROFESSIONALE VENGANO A CONTATTO CON MACCHINE, APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - ACCERTAMENTO DELLA CONCRETA PERICOLOSITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
L'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - nello stabilire che sono soggetti alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro coloro che, nell'espletamento della loro attività professionale, vengano a contatto con macchine, apparecchi ed impianti elettrici - pone, per tale solo fatto, una presunzione iuris et de iure dell'esistenza del rischio, senza che sia necessario provare che tali macchinari (fra i quali rientrano anche le macchine elettrocontabili ed i terminali elettrici) abbiano in concreto l'intrinseca capacità di produrre l'evento infortunistico. È quindi sufficiente, ai fini della suddetta tutela assicurativa, la adibizione del lavoratore a macchine, apparecchi od impianti indicati nel citato art. 1, ritenuti pericolosi sulla base di presunzione assoluta, che prescinde dal riscontro in concreto della effettiva pericolosità degli stessi. (V 6163/85, mass n 443293; (V 2975/85, mass n 440700; (V 2192/85, mass n 440072; (Conf 3726/86, mass n 446606; (Conf 6309/85, mass n 443408).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)