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Sez. L, Sentenza n. 4339 del 11/05/1987 (Rv. 453088 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA CON L'USO DI MACCHINE, APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - PRESUNZIONE IURIS ET DE IURE DELLA PERICOLOSITÀ DI DETTO USO - CONSEGUENZE - RISCONTRO IN CONCRETO DELLA PERICOLOSITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ - COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 38 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1987-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453088-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA CON L'USO DI MACCHINE, APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - PRESUNZIONE IURIS ET DE IURE DELLA PERICOLOSITÀ DI DETTO USO - CONSEGUENZE - RISCONTRO IN CONCRETO DELLA PERICOLOSITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ - COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 38 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'Obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per coloro che, nell'espletamento della loro attività professionale, vengano a contatto con macchine, apparecchi ed impianti elettrici è fondato su una presunzione iuris et de iure della pericolosità dell'uso di tali macchinari (fra i quali rientrano anche le macchine elettrocontabili, fotocopiatrici, i centralini telefonici ed i terminali elettrici), senza che sia necessario provare che essi abbiano in concreto l'intrinseca capacità di produrre l'evento infortunistico. È quindi sufficiente, ai fini della tutela assicurativa, l'adibizione del lavoratore a macchine, apparecchi od impianti indicati nel citato art. 1, ritenuti pericolosi sulla base di una presunzione assoluta che prescinde dal riscontro in concreto dell'effettiva pericolosità degli stessi, mentre la questione di legittimità costituzionale di tale norma, in relazione agli artt. 3 e 38 cost., è manifestamente infondata (attesi anche i rilievi della decisione della Corte costituzionale n. 221 del 1986) in quanto l'insorgenza del rapporto assicurativo è pur sempre condizionata dall'esistenza del rischio specifico, anche se minimo, cui è esposto il personale addetto a tali strumenti e non anche qualsiasi altro lavoratore dell'impresa, e perché l'entità del premio è proporzionale a quella del rischio. (V 3726/86, mass n 446606; (V 6309/85, mass nn 443408 e 443409; (V 6163/85, mass n 443293; (V 2973/85, mass n 440700; (V 2192/85, mass n 440072; (V 524/82, mass n 418233).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)