Sez. 3, Sentenza n. 5784 del 03/11/1982 (Rv. 423529 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ESECUZIONE DI MIGLIORAMENTI COMPIUTA DALL'AFFITTUARIO SENZA O CONTRO LA VOLONTÀ DEL CONCEDENTE O IN VIOLAZIONE DELLA NORMA DI CUI AGLI ARTT. 11 E 14 DELLA LEGGE N. 11/1971 - INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ESECUZIONE DI MIGLIORAMENTI COMPIUTA DALL'AFFITTUARIO SENZA O CONTRO LA VOLONTÀ DEL CONCEDENTE O IN VIOLAZIONE DELLA NORMA DI CUI AGLI ARTT. 11 E 14 DELLA LEGGE N. 11/1971 - INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
L'esecuzione di miglioramenti compiuta sul fondo dall'affittuario senza o contro la volontà del concedente o in violazione della norma di cui agli artt. 11 e 14 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 (che, nell'ipotesi di innovazioni non concordate, prevedono un particolare procedimento per la composizione dei contrastanti interessi), costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 4, lett. A) del decreto legge lgt. 5 aprile 1945 n. 157, comportando violazione, da parte dell'affittuario, sia dell'Obbligo di non mutare l'originaria destinazione del fondo, sia, e soprattutto, dell'Obbligo di fedeltà nella esecuzione del contratto. (Conf 4048/81, mass n 414702).*
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)