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Sez. 5, Sentenza n. 8250 del 07/04/2006 (Rv. 588444 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 Impugnazione del provvedimento di iscrizione a ruolo dell'imposta liquidata in base ad una dichiarazione integrativa - Contestazione dell'aliquota applicata - Lite pendente - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588444-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, non rientra nel concetto di lite pendente, ai sensi dell'art. 16, comma terzo, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e non è quindi suscettibile di definizione agevolata ai sensi del medesimo articolo, la controversia promossa mediante l'impugnazione del provvedimento d'iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta in base ad una dichiarazione integrativa presentata ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ed avente ad oggetto la mera contestazione dell'aliquota in base alla quale l'imposta avrebbe dovuto essere liquidata.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)