Sez. 6, Sentenza n. 16155 del 20/03/2013 Ud. (dep. 08/04/2013) Rv. 255667 - 01
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di appello - Annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni civili - Giudice del rinvio - Giudice civile - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI
Quando è annullata con rinvio limitatamente alle statuizioni civili la sentenza del giudice di appello dichiarativa dell'estinzione del reato, il nuovo giudizio deve essere disposto davanti al giudice civile competente per valore, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., essendo venute meno le esigenze di economia processuale che determinano la deroga alla competenza propria in relazione all'esercizio di un'azione civile. (Conf. S.U. 18 luglio 2013, Sciortino, in corso di deposito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)